Art. 1 -. I Corsi di Alta Formazione sono istituiti per rispondere alle esigenze culturali e professionali delle farmacie. Possono accedere ai Corsi di Alta Formazione i titolari di farmacie, i dipendenti e i collaboratori di farmacie, nonché il personale impiegato nelle società collegate alla filiera delle farmacie, purché in possesso di un titolo di laurea.
Art. 2 – I Corsi di Alta Formazione consistono in attività di formazione frontale ed, eventualmente, di laboratorio per un numero di ore non inferiore a venti e non superiore a trenta. Sono possibili anche corsi di formazione tenuti esclusivamente o prevalentemente nella modalità webinar. Il calendario delle lezioni è impostato in modo tale da consentire la frequenza complessiva degli allievi, e quindi di preferenza nei giorni di venerdì, sabato e, subordinatamente, di domenica, con l’utilizzo di weekend consecutivi.
Art. 3 – I Corsi di Alta Formazione possono essere offerti a pagamento oppure, alternativamente, tramite l’utilizzo di opportunità offerte dai fondi inter-professionali. I corsi offerti a pagamento prevedono quote individuali di iscrizioni compatibili con la copertura dei costi direttamente imputabili a tale iniziativa formativa, nonché una quota dei costi generali e indiretti di funzionamento della Scuola, senza ovviamente conseguire extra-profitti. I corsi basati sull’utilizzo di risorse finanziarie provenienti dai fondi inter-professionali possono prevedere una quota individuale di partecipazione, stabilita dal Presidente della Scuola e comunque non superiore a 100 euro, per la copertura dei costi previsti per il servizio di buffet o altri costi individuali per il materiale didattico di supporto.
Art. 4 – I Corsi di Alta Formazione devono prevedere la partecipazione di un numero minimo di allievi tale per cui sia possibile la loro attivazione senza conseguire perdite economiche. Il numero massimo di allievi è sempre fissato in 25 e non è derogabile.
Art. 5 – Per il conseguimento dell’Attestato di Partecipazione ad un Corso di Alta Formazione, gli allievi hanno l’obbligo di partecipazione e presenza rilevata tramite un apposito registro da dover firmare all’atto di entrata, prima dell’inizio delle lezioni, e uscita, alla conclusione delle medesime. Sono ammesse assenze purché giustificate e, comunque, non superiori al 10% del monte ore complessive, pena il mancato conseguimento dell’Attestato di Partecipazione. Per il conseguimento degli eventuali ECM, le assenze sono subordinate al rispetto della normativa e regolamenti specifici in materia.
Art. 6 – I Corsi di Alta Formazione possono prevedere il conseguimento degli ECM, tramite apposite partnership con Istituti formativi accreditati. Per quanto di competenza, tale conseguimento è subordinato al rispetto delle normative e regolamenti in materia.
Art. 7 – Ciascun Corso di Alta Formazione viene progettato da un coordinatore scientifico nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il coordinatore scientifico deve essere un soggetto di comprovata reputazione scientifica e professionale. Di norma, il coordinatore scientifico è un docente universitario specializzato nelle tematiche oggetto del Corso di Alta Formazione o, in subordine, un soggetto di elevata qualificazione che ha svolto attività sanitaria e professionale in questo campo per almeno dieci anni. Non può essere mai nominato coordinatore scientifico di un Corso di Alta Formazione una persona che svolge attività professionale prevalentemente di carattere privato se tale caratteristica può nuocere all’indipendenza nel reclutamento dei docenti.
Art. 8 – Il coordinatore scientifico ha autonomia nella definizione dei singoli moduli didattici nonché nella conseguente scelta e selezione dei docenti del corso che, comunque, devono essere persone di comprovata esperienza didattica e formativa, nonché scientificamente o professionalmente qualificati sui temi assegnati. Non sono ammessi docenti che rappresentano, per la loro professione, imprese farmaceutiche o assimilate per ragioni di indipendenza. Ciascun docente non può svolgere più di quattro ore, al fine di garantire un’opportuna pluralità di approcci e impostazioni formative. Ciascun docente sarà soggetto a valutazione tramite il questionario di gradimento da parte degli allievi e sarà suo diritto conoscere i dati sintetici aggregati della valutazione conseguita.
Art. 9 – Il coordinatore scientifico non ha diritto a nessun compenso per tale attività, sebbene lui stesso possa rivestire il ruolo di docente. La docenza, inclusa quella tenuta dal coordinatore scientifico, viene retribuita con un compenso lordo massimo di 100 euro orario. Il Presidente del Consiglio Direttivo può decidere in modo preventivo retribuzioni orarie inferiori qualora le condizioni economiche del Corso di Alta Formazione lo richiedano. In ogni caso, è garantito il rimborso delle spese documentate di viaggio e soggiorno, qualora il docente risieda fuori dalla regione Umbria. Il soggiorno comunque deve avvenire presso una struttura ricettiva convenzionata dalla Scuola.
Art. 10 – I docenti hanno il dovere di predisporre adeguato materiale didattico di supporto, in diverse modalità dalle slides a parti di libri o articoli. I docenti si assumono la responsabilità di garantire il rispetto del copyright laddove previsto. Gli allievi di un corso hanno il diritto ad ottenere copia di questo materiale didattico e si impegnano a non divulgarlo a terzi soggetti, pena la loro responsabilità giuridica individuale.
Art. 11 – Il coordinatore scientifico propone e organizza iniziative collaterali e complementari al Corso di Alta Formazione che prevedano incontri con imprese farmaceutiche o assimilate di elevata reputazione al fine di presentare i loro prodotti. Questa iniziativa è esterna formalmente al Corso di Alta Formazione ma è finalizzata all’acquisizione di conoscenze sulle caratteristiche di taluni prodotti specifici da parte degli allievi del corso. La proposta formulata dal coordinatore scientifico deve essere formulata al Presidente del Consiglio Direttivo il quale potrà subordinare tale iniziativa al pagamento, da parte dell’impresa, a specifici oneri connessi all’utilizzo degli spazi e del personale impiegato per tale organizzazione. A questa iniziativa di presentazione commerciale potranno partecipare liberamente anche farmacisti che non abbiano seguito il Corso di Alta Formazione.
Art. 12 – Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Presidente, sentito il comitato (panel) composto da farmacisti, formula una proposta di programmazione formativa per il nuovo anno e la sottopone al Consiglio Direttivo per l’approvazione. Il panel di farmacisti è un organismo che viene consultato, perlomeno due volte all’anno, dal Presidente e da suoi delegati (comunque membri del Consiglio Direttivo), per il miglioramento qualitativo dei Corsi di Alta Formazione, per l’identificazione di nuovi bisogni formativi e per la messa a punto della programmazione annuale. Il panel di farmacisti è composto da non più di dieci e non meno di cinque farmacisti, operanti in Umbria e nelle Marche. La loro attività non comporta oneri di funzionamento per la Scuola. Essi, comunque, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio qualora risiedano fuori dall’Umbria.
Art. 13 – La programmazione annuale dei Corsi di Alta Formazione deve essere portata in approvazione nel Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio di ciascun anno, specificando la tematica di ogni singolo corso, il coordinatore scientifico, il budget finanziario e il periodo orientativo di svolgimento, nonché l’eventuale utilizzo di ECM e fondi inter-professionali.
Art. 14 – Tutti i coordinatori scientifici nonché i docenti sono obbligati a trasmettere alla segreteria della Scuola il loro curriculum vitae, un loro curriculum sintetico e una foto. Questa documentazione potrà essere diffusa sul sito web della Scuola, sulle attività di comunicazione nei social network e sul materiale cartaceo in relazione al Corso di Alta Formazione nel quale sono coinvolti.